I PRESUPPOSTI PER OTTENERE LE MISURE PROTETTIVE NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA CRISI
IL CASO
Una società quotata che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa,
per cui presenta domanda alla Camera di Commercio per ottenere la nomina dell’esperto negoziatore e
l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 C.C.I.I. A seguito dell’accettazione da parte
dell’esperto individuato dalla commissione costituita presso la CCIAA, la società iscrive nel Registro imprese
l’accettazione dell’esperto e l’istanza di applicazione delle misure protettive. Deposita quindi in Tribunale
l’istanza di conferma delle misure protettive.
Il Giudice designato fissa l’udienza al 7.10.22 per la comparizione della società, dell’esperto e dei creditori e
dispone gli adempimenti a carico della società e dei creditori.
Prima dell’udienza la società deposita il piano industriale di risanamento, la documentazione integrativa
richiesta dal Giudice e approva il bilancio al 31.12.21. Medio tempore la società deposita un’istanza per
ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza di comparizione di parti e professionisti, il giudice designato
nomina un ausiliario, alla luce dell’istanza volta ad ottenere la finanza esterna d’urgenza e fissa una nuova
udienza.
All’esito della procedura, il Giudice conferma le misure protettive per il periodo di 120 giorni previsto ex lege,
mentre con separato provvedimento rigetta l’istanza di autorizzazione a contrarre la finanza urgente
prededucibile, che verrà tuttavia riproposta successivamente dalla società, con esito favorevole.
LE CONSIDERAZIONI DELL’ESPERTO SULLA DOMANDA DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE
Nel decreto di fissazione dell’udienza per la comparazione delle parti, il Giudice designato aveva disposto la
convocazione dell’esperto nominato, per sentirlo in merito alla funzionalità delle misure protettive per
assicurare il buon esito delle trattative tra la società e il ceto creditorio, senza onerarlo della redazione di un
parere scritto.
Tuttavia, successivamente all’udienza e nelle more dello scioglimento della riserva da parte del Giudice, a
seguito della richiesta formulata da alcuni creditori e dal rappresentante comune degli obbligazionisti,
l’esperto aveva ritenuto di condividere con tuti i soggetti coinvolti le argomentazioni svolte oralmente in
udienza al fine di supportare la richiesta di conferma delle misure protettive, depositando una memoria nel
fascicolo della procedura.
A parere dell’esperto, che, assieme ai coadiutori ,aveva partecipato a vari incontri, con i soggetti coinvolti
nella procedura, e aveva esaminato tutta la documentazione utile, vista l’approvazione del bilancio della società, era divenuto concretamente possibile avviare le trattative con i creditori, ancor più alla luce della
disponibilità di un istituto di credito a erogare finanza d’urgenza prededucibile.
Dopo aver descritto sinteticamente le cause della crisi, anche tramite la comparazione dei dati di bilancio
degli ultimi quattro anni, l’esperto aveva motivato la funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon
esito delle trattative.
In particolare, la sussistenza del requisito del periculum si sarebbe ricavata anzitutto dallo stato d’insolvenza
della società, che poteva esporla da un momento all’altro alle azioni esecutive o alla richiesta di liquidazione
giudiziale da parte dei creditori. Oltre a ciò, in assenza di nuova finanza il blocco della produzione avrebbe
causato la perdita del capitale umano, costituito da lavoratori altamente specializzati cui fino a quel momento
erano stati garantiti la retribuzione e il versamento dei contributi INPS e INAIL, non potendo la società
sostenerne più i costi.
Un ulteriore danno grave e irreparabile sarebbe derivato dalla sopravvenuta impossibilità di accedere al
credito, nell’eventualità di una revoca degli affidamenti da parte degli istituti bancari e conseguente
declassamento di tali crediti a deteriorati.
La presenza del requisito del fumus, ossia la fondatezza della reversibilità dell’insolvenza e la concreta
prospettiva di risanamento, veniva supportata dai contenuti del piano di risanamento, che passava attraverso
il rafforzamento patrimoniale della società, una manovra finanziaria e una manovra industriale, le risultanze
del test pratico e le conseguenze dell’eventuale alternativa liquidatoria.
In definitiva l’esperto, avv. Annapaola Tonelli, aveva sostenuto e dimostrato come la proroga delle misure
protettive fosse indispensabile per salvaguardare l’esito delle trattative in corso con i creditori e con i partner
commerciali e finanziari, unica via per perseguire il risanamento tramite la continuità aziendale e scongiurare
gli esiti deteriori della liquidazione giudiziale.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Giudice designato, che con diverso anteriore provvedimento rigetta la richiesta di autorizzazione al ricorso
alla finanza esterna, dopo aver risolto positivamente il preliminare quesito, dibattuto in giurisprudenza, sulla
possibilità di accedere alla composizione negoziata da parte di un’impresa già in stato d’insolvenza come
quella di cui si discute, perviene all’accoglimento della richiesta di proroga delle misure protettive, con
provvedimento dell’8.11.22.
Il Giudice, pur ritenendo di difficile realizzazione il risanamento attraverso il piano proposto, considera
accoglibile la richiesta di conferma delle misure, poiché allo stato l’alternativa liquidatoria appare inadatta a
soddisfare, se non in minima parte, il ceto creditorio.
La soluzione appare equilibrata a detta del giudicante, sia per la società che per l’interesse dei creditori, alla
luce della vicinanza del termine di scadenza delle misure protettive, individuata nella data del 30.11.22,
poiché nel caso in cui le trattative con i creditori assumano un maggiore grado di certezza, l’impresa potrà
ripresentare l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti d’urgenza prededucibili1.
——————————————————————————————————————————
1 Nel prosieguo della vicenda, la società presenterà effettivamente una nuova richiesta di accesso alla finanza urgente prededucibile e un’istanza di proroga delle misure protettive, entrambe ottenute dimostrando lo stato di concreto avanzamento delle trattive con i creditori e una più favorevole prognosi sulla fattibilità del piano.
Il provvedimento pertanto dispone per tutti i creditori della società nei confronti dei quali operano le misure
protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con cui viene esercitata
l’attività d’impresa. Dispone altresì il divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti
pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne le scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore
per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza
dell’applicazione delle misure protettive, e la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale o di accertamento dello stato d’insolvenza.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La continuità aziendale è una delle finalità maggiormente perseguite dal legislatore che ha innovato il sistema delle procedure concorsuali con le nuove procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza del debitore, disciplinate nel C.C.I.I.
Da tale premessa discende l’importanza che può assumere il ricorso alla richiesta di applicazione di misure
protettive, disciplinata negli artt. 18 e 19 C.C.I.I., il cui scopo è quello di paralizzare le iniziative dei creditori
nei confronti del patrimonio dell’impresa in stato di crisi o di insolvenza, al fine di assicurare il buon esito
delle trattative.
Naturalmente l’imprenditore, tramite il vaglio dell’esperto nominato e con l’ausilio degli altri professionisti
incaricati, deve dimostrare la funzionalità delle misure richieste ai fini del buon esito delle trattative, e quindi
la serietà e l’avanzato stato delle trattative con i creditori e la ragionevolezza del piano di risanamento.
La valutazione della convenienza per i creditori, al fine di garantire la proporzionalità delle misure rispetto al
pregiudizio loro arrecato, passa anche dall’esame dell’alternativa liquidatoria, e nel caso di specie il Giudice
ha ritenuto che allo stato la liquidazione del patrimonio appariva non soddisfare, se non in minima parte, le
aspettative dei creditori.
Dall’esame del provvedimento in commento, si evince quale sia stato l’apporto concreto dell’esperto che ha
affiancato la società in crisi, avv. Annapaola Tonelli, e dei coadiutori avv. Elena Ceserani, entrambe nel team
di professionisti di cancellaildebito.com, oltre alle dott. comm. Marta Lambertucci e Daniela Savi, revisori
contabili, che si è rivelato determinante ai fini dell’accoglimento dell’istanza di applicazione delle misure
protettive del patrimonio, consentendo all’impresa di continuare le trattative con il ceto creditorio e
presentare sensibili miglioramenti al piano di risanamento, che hanno successivamente consentito di
accedere alla finanza urgente prededucibile e perseguire così la continuità aziendale e la migliore
soddisfazione dei creditori.
avv. Massimo Carrattieri avv. Elena Ceserani