Casi di successo: omologhe dei Giudici
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Casi di successo: risultati ottenuti per i nostri clienti.
INDICE
Caso 1 Accordo di Ristrutturazione
Caso 2 Liquidazione controllata
Caso 3 Piano del Consumatore
Caso 4 Liquidazione controllata
Caso 5 Piano del Consumatore
Caso 6 Liquidazione controllata
Caso 7 Accordo di Ristrutturazione
Caso 8 Liquidazione controllata
Caso 9 Liquidazione dell’incapiente
Caso 10 Liquidazione dell’incapiente
CASO 1 Accordo di Ristrutturazione con falcidia debiti tributari.
LA STORIA
Il debitore è un imprenditore che nel 2014 ha chiuso l’azienda, in perdita, di cui era Amministratore Unico e socio di maggioranza. Attualmente lavora come dipendente.
Nel 2017 l’Agenzia delle Entrate gli invia 16 accertamenti sia come persona fisica che come società in cui contesta una indebita detrazione di costi con seguente indebita distribuzione di utili.
Raggiunge un accordo di definizione agevolata per 15 accertamenti per un totale di € 120.095 (uno, per l’importo di € 133.000, viene escluso perché fuori dai termini).
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Guardia di Finanza riconosce la correttezza della detrazione di costi e l’insussistenza della contestazione: il processo penale viene archiviato ma, essendo l’accordo di definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate già sottoscritto, non è possibile annullare l’importo da pagare.
Ha inoltre sottoscritto delle fidejussioni a favore di alcuni istituti bancari per € 163.353 e assunto debito con professionisti per € 33.991.
LO STRUMENTO
Lo strumento più adatto è l’accordo di ristrutturazione. Con l’aiuto del consulente indica nell’accordo che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio + una quota del TFR maturato con l’attuale lavoro);
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti (nucleo famigliare formato da 5 persone di cui 3 figli minori).
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a dare ai creditori, a tacitazione di ogni pretesa, 29.408 euro (pari al 9 % del debito) da corrispondersi tramite il versamento inziale di 5.540 euro (una quota del TFR già maturato) e il pagamento del residuo in 52 rate mensili da 459 euro.
Nel 2020 il Giudice, nonostante l’opposizione e la successiva eccezione di inammissibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, omologa l’Accordo di ristrutturazione proposto.
IL RISULTATO
Debito nell’Accordo € 254.679 (esclusi € 133.000 della cartella in contestazione)
Pagamenti ai creditori € 29.408
Beneficio € 225.272 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
CASO 2 Liquidazione controllata con partita IVA, con continuazione esercizio d'impresa.
LA STORIA
Il debitore è un lavoratore autonomo titolare di P.IVA. nonché amministratore e socio di una SRL in liquidazione, non fallibile perché al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare.
Nel 2007 l’attività della SRL era in crescita e gli permette di acquistare per 104.800 euro un monolocale accendendo in mutuo fondiario (durata 15 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 157.200 euro).
Nel 2014, dopo la morte del socio nella SRL, per risolvere i problemi di liquidità accende un mutuo di 147.980 euro (durata 19 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 221.970 euro sulla prima casa).
Con questa liquidità paga solo parte delle imposte e delle cartelle ricevute dall’Agenzia delle Entrate: nel 2013 Equitalia iscrive ipoteca su entrambi gli immobili per circa 270.000 euro.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio (inclusi i crediti per lavori già effettuati) per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento. Il professionista riesce ad ottenere dal Giudice che il debitore possa continuare ad operare con la propria P.IVA, permettendogli di mantenere riservata la propria condizione di sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel 2018 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva in:
- Vendita di entrambi gli immobili
- Vendita dei mobili contenuti nell’immobile adibito a prima casa
- Redditi futuri derivanti dall’attività di lavoratore autonomo
- Crediti per l’attività di lavoratore autonomo già effettuata
IL RISULTATO
Debito originale € 632.732
Pagamenti ai creditori € 348.085
Beneficio € 284.647 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
CASO 3 Piano del Consumatore con salvataggio casa familiare.
LA STORIA
Nel 2004 il debitore, lavoratore dipendente, a causa della separazione dalla moglie, si trova a dover sostenere, con il proprio stipendio, delle spese aggiuntive per l’affitto di una camera ed il mantenimento di una figlia non autosufficiente.
Nel 2008 accede al credito attraverso la cessione del quinto dello stipendio.
Nel 2010 acquista un piccolo appartamento stipulando un mutuo ipotecario (durata 25 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 59.620 euro).
Nel 2014 ottiene il rilascio di una carta di credito di tipo revolving con linea di credito fino a 4.000 euro e nel 2015 un prestito personale per l’importo di 14.000 euro. Sempre nel 2015 rinnova l’operazione di cessione del quinto dello stipendio.
Nel 2016 ottiene un nuovo finanziamento di 20.000 euro.
Nel 2017 l’istituto che ha rilasciato la carta revolving ne propone la chiusura con l’accensione di un finanziamento di 16.000 euro.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. Il debitore, con l’aiuto del consulente, indica nel piano che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio)
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti, quantificate in 790 euro al mese
Viene proposto di tenere il mutuo ipotecario, sempre regolarmente pagato, al di fuori del piano del consumatore, mantenendo le rate dello stesso importo previsto nel piano di ammortamento. Questa operazione permette al debitore di salvare la casa nella quale abita.
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a:
- pagare integralmente l’importo delle cartelle ricevute per infrazioni stradali, debiti IRPEF, bollo auto e TARI pari a 6.388 euro
- pagare 18.000 euro (pari al 18% dei debiti rimanenti) in 60 rate mensili da 300 euro, previa revoca della cessione del quinto e versamento dei 237 euro in maniera concorsuale
- continuare a pagare il mutuo della prima casa secondo il piano di ammortamento originale
Nel 2019 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 87.267 (escluso il mutuo ipotecario)
Pagamenti ai creditori € 24.388
Beneficio € 62.879 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Caso 4 Liquidazione controllata con esdebitazione sanzione Ispettorato del Lavoro.
Debito € 242.077 → Pagamento € 10.000 → Beneficio € 232.077
LA STORIA
Nel 2007 il debitore ha acquistato per 120.000 euro (di cui il 50% pagati subito ed il rimanente con cambiali mensili per 5 anni) licenza e beni aziendali di una preesistente attività di ristorazione da asporto, subentrando anche nel contratto di locazione.
Dal 2008 l’attività aziendale ha un forte rallentamento e il debitore smette di pagare l’affitto e, dopo poco, anche le cambiali.
Nel 2010, a seguito di un accertamento ispettivo dell’Ispettorato del Lavoro, gli viene comminata una sanzione di 85.000 euro che, non pagati, diventano in cartella 174.000 euro e si vanno a sommare ad altri debiti nei confronti dell’Erario a cui non ha potuto fare fronte a causa della mancanza di liquidità.
Nel 2012 l’impossibilità di far fronte agli impegni economici assunti per la gestione con i ricavi aziendali lo porta alla decisione di chiudere l’attività.
Dopo la chiusura dell’attività svolge lavori saltuari, intermittenti e a scarsa remunerazione, finché nel 2018 viene assunto come lavoratore dipendente, dapprima a tempo determinato e poi indeterminato.
LO STRUMENTO
Trattandosi di una situazione debitoria generata dall’attività d’impresa lo strumento da utilizzare è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione solo una quota del proprio stipendio, non disponendo di patrimonio da liquidare (beni mobili e/o immobili) per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel 2019 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva nella sola parte del reddito di lavoro dipendente eccedente le proprie necessità di spesa.
IL RISULTATO
Debito originale € 242.077
Pagamenti ai creditori € 10.000
Beneficio € 232.077 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 5 Piano del Consumatore con esdebitazione grazie a finanza familiare.
Debito € 219.170 → Pagamento € 90.321 → Beneficio € 128.849
LA STORIA
Nel 2004 una coppia decide di acquistare congiuntamente un immobile, finanziandolo con un mutuo a tasso variabile.
Fino al 2008 pagano regolarmente la rata prevista dal piano di ammortamento che in quattro anni è passata da 700 euro a 1.022 euro mensili.
Per questo motivo lo stesso anno chiedono e ottengono la rinegoziazione della rata a 826 euro mensili.
Nel 2010 il marito ha una consistente diminuzione del reddito a causa della cassa integrazione e nel 2013, poco dopo la nascita di un figlio, perde definitivamente il lavoro.
Si rivolgono quindi al direttore della filiale che consiglia loro di pagare solo una quota della rata, , senza formalizzarlo e senza informarli che la quota non pagata avrebbe generato interessi di mora molto elevati.
Dopo il 2013 il marito trova lavoro in un’altra azienda, migliorando la condizione economica della famiglia, ma nel 2018 anche questa azienda chiude e il debitore percepisce solamente l’indennità NASPI, che termina a ottobre 2020.
Nel 2014 e nel 2016 la Banca chiede il rientro dell’esposizione per poi nel 2018 dar corso ad una azione esecutiva.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. I debitori, con l’aiuto del consulente, indicano nel piano che sottopongono all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- la disponibilità di 70.000 euro di finanza esterna (un prestito ottenuto dai familiari, confermato per iscritto);
- quello che possono mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio);
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti.
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a:
- versare all’istituto bancario, a fronte di un debito di € 208.510, l’importo complessivo di 81.925 euro (€ 68.000 alla omologazione del Piano ed il residuo in 60 rate mensili a partire dal mese seguente)
- pagare ai rimanenti creditori, a fronte di un debito di € 10.660, l’importo complessivo di 8.396 euro in 60 rate mensili a partire dal mese seguente l’omologazione del Piano
Nel 2020 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 219.170
Pagamenti ai creditori € 90.321
Beneficio € 128.849 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Caso 6 Liquidazione controllata con cessione dell'immobile ai creditori.
Debito € 102.437 → Pagamento €64.400 → Beneficio € 37.837
LA STORIA
Nel 2005 una coppia in comunione dei beni ha acquistato la prima casa del valore di 93.000 euro, finanziando l’acquisto con un mutuo ipotecario di 103.000 euro.
A partire dall’anno 2009 i debitori hanno cominciato a non essere regolari nel pagamento delle rate del mutuo, riuscendo sempre a regolarizzare la loro posizione senza incorrere in provvedimenti giudiziari.
Nel 2015 si rivolge ad una finanziaria che eroga un finanziamento della durata di 5 anni per l’importo di 10.000 euro, senza nessuna garanzia e lo utilizza prevalentemente per coprire le rate del mutuo.
Nel 2016 integra il finanziamento ricevuto l’anno precedente portandolo a 20.000 euro.
Nel 2017 hanno rinegoziato il mutuo per ulteriori 20 anni, in modo da ridurre l’importo della rata mensile a 444 euro.
Nel 2018 il marito va in pensione e questo riduce drasticamente le entrate familiari, impedendogli di pagare le spese condominiali straordinarie. Contemporaneamente si trova ad essere debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 7.000 euro per bolli auto e vecchie pendenze tributarie, che prova in parte a rottamare e/o rateizzare. Mette in vendita la casa per la cifra di 80.000 euro ma senza successo.
Nel 2019 chiede un ulteriore finanziamento di 11.000 euro ad una diversa finanziaria, garantendolo con la cessione del quinto della pensione.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Trattandosi di una coppia di coniugi devono avviare due procedure separate: in casi come questi dal 15 settembre 2021 sarà possibile avviare una sola procedura “di famiglia”.
Con l’aiuto di un professionista entrambi i debitori hanno predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel 2020 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato per entrambi l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva in:
- Vendita dell’immobile ipotizzata a 50.000 euro (50% del marito e 50% della moglie)
- Versamento dell’importo 200 euro mensili per 48 mesi (da parte del marito)
- Cessione di un credito di lavoro in corso di accertamento ,ipotizzato a 5.000 euro (da parte del marito)
IL RISULTATO
Debito originale € 102.437
Pagamenti ai creditori € 64.400 (considerando marito e moglie insieme)
Beneficio € 37.837 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 7 Accordo di Ristrutturazione con esdebitazione grazie a finanza familiare.
Debito € 693.538 → Pagamento € 213.363 → Beneficio € 480.175
LA STORIA
Nel 2006 una coppia (lei lavora nell’erboristeria e lui nella parafarmacia, entrambe di proprietà della famiglia) si rivolge ad una banca per acquistare e ristrutturare un immobile di residenza per la famiglia: la banca finanzia l’acquisto e promette un ampliamento del mutuo per coprire i costi di ristrutturazione.
Il terremoto del 2012 rende inagibili sia l’erboristeria che la parafarmacia ed entrambi i coniugi si trovano di colpo senza lavoro e con le rate del mutuo da pagare. La banca non è molto comprensiva e trattiene anche gli importi erogati dallo Stato alle aziende danneggiate dal terremoto, costringendo la coppia a fare nuovi debiti. La situazione debitoria pesante porta la coppia a separarsi e la moglie con le due figlie rimane a vivere nella casa ristrutturata.
Nel 2018 chiude la parafarmacia, con la quale ha accumulato debiti di impresa, e nel 2019, dopo che la ex moglie ha trovato un altro lavoro, passa a lavorare come dipendente nel negozio di erboristeria di proprietà della ex moglie, con uno stipendio mensile di circa 800 euro, di cui il 50% viene girato alla ex moglie per il mantenimento delle due figlie. Percepisce anche 400 euro al mese a titolo di affitto d’azienda per l’erboristeria
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare, trattandosi di debiti accumulati nel corso di una attività di impresa (banche, Agenzia delle Entrate e della Riscossione, fornitori, professionisti), è l’accordo con i creditori. Con l’aiuto del consulente indica nell’accordo che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il negozio dove aveva sede la parafarmacia + 275 euro al mese per 5 anni, pari a 16.458 euro)
- la disponibilità di finanza esterna, messa a disposizione dalla ex moglie, per 48.705 euro
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a dare:
- alla Agenzia delle Entrate-Riscossione e ad altri enti 6.900 euro pari al 6,5% del credito;
- alla banca titolare dell’ipoteca sulla casa di abitazione della famiglia 148.000 euro derivanti dalla vendita del negozio dove aveva sede la parafarmacia + 37.000 euro di finanza esterna, per un totale di 185.000 euro, pari al 30% del credito;
- alle altre banche 6.300 euro pari al 15% del credito;
- ai fornitori e professionisti 4.820 euro pari al 6,5% del credito.
Il 21 dicembre 2021 il Giudice omologa l’Accordo proposto.
IL RISULTATO
Debito nell’Accordo € 693.538
Pagamenti ai creditori € 213.363
Beneficio € 480.175 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Caso 8 Liquidazione controllata familiare con esdebitazione automatica.
LA STORIA
Nel 1990 il debitore apre un ristorante e le cose, pur con alti e bassi, vanno discretamente fino al 2014, quando il proprietario dei muri impone un aumento del canone d’affitto che lo costringe a chiudere l’attività, senza riuscire a cedere la licenza. Fortunatamente riesce a pagare tutti i debiti nei confronti dei dipendenti e gli rimangono i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione.
Nel 2015 viene assunto come dipendente a tempo indeterminato e, per chiudere qualche posizione nei confronti di AdE-R chiede più prestiti alle finanziarie. Anche la compagna, lavoratrice dipendente assunta con un contratto part time, per aiutarlo chiede prestiti alle finanziarie.
Nel 2022 hanno debiti complessivamente per 140.000 euro e cominciano a fare fatica a pagare regolarmente le rate.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione controllata ex art 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, da applicare all’intero nucleo famigliare (liquidazione famigliare): entrambi mettono a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri creditori.
La cosa particolare di questo caso è che non hanno un patrimonio da mettere a disposizione dei creditori se non uno scooter soggetto a fermo amministrativo, una utilitaria utilizzata dalla signora per andare al lavoro, il TFR accantonato dal datore di lavoro ed una quota dei propri stipendi.
Con l’aiuto di un professionista i debitori hanno predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
Nella relazione la coppia espone in una dettagliata tabella le spese mensili, per determinare l’importo medio mensile necessario al mantenimento del nucleo familiare, identificandolo in € 2.100.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2023 il Giudice ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e disponendo che:
- dello stipendio incassato mensilmente, circa € 1.800 per lui e € 800 per lei, alla coppia sia lasciata la somma mensile di € 2.100 per le necessità vitali proprie e del figlio, nonché l’utilizzo dell’autovettura di proprietà per tutta la durata della liquidazione;
- l’assegno percepito dalla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio (€ 400 mensili) in sede di separazione venga lasciato interamente nella disponibilità del nucleo famigliare;
- l’ammontare dello stipendio eccedente l’importo vitale, circa € 500 mensili, venga proporzionalmente messo a disposizione di TUTTI i creditori per la durata di 3 anni;
- una quota del TFR pari a circa 1/3 del maturato, venga liquidata dal datore di lavoro e messa a disposizione dei creditori;
- al termine di questo periodo di 3 anni vengano cancellati TUTTI i debiti.
IL RISULTATO
Debito originale € 140.000
Pagamenti ai creditori € 18.000
Beneficio € 122.000 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 9 Liquidazione dell'incapiente.
Debito € 319.223 → Pagamento € ZERO → Beneficio € 319.223
LA STORIA
Il debitore è un ex lavoratore autonomo titolare di P.IVA. che svolgeva l’attività di agente di commercio monomandatario presso una società che gli ha comunicato la cessazione del rapporto di agenzia il 31 gennaio 2022. È in attesa della pensione che arriverà nel 2027 e sarà di circa 400 euro mensili.
Vive con la compagna ed il figlio nella casa di proprietà della compagna, che negli anni ha contribuito a ristrutturare. Sia la compagna che il figlio lavorano e lo mantengono. Non possedendo una autovettura si muove con i mezzi pubblici o con l’auto della compagna.
I debiti, oltre 300.000 euro, sono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e sono maturati nel periodo 2007 – 2019.
Il sovraindebitamento è riconducibile al pagamento da parte del debitore dell’assegno di mantenimento, sino al compimento della maggiore età, in favore della figlia nata dal precedente matrimonio ed alle spese sostenute a seguito della nascita del secondo figlio avuto dalla attuale compagna, che, dopo la nascita del figlio, non ha lavorato per sette anni. L’attività lavorativa di agente di commercio non produceva sufficienti ricavi per il mantenimento della famiglia e il versamento degli oneri tributari e previdenziali.
LO STRUMENTO
Il debitore non è titolare di beni mobili o immobili ed è attualmente disoccupato senza concrete possibilità di trovare un’altra occupazione: anche quando nel 2027 avrà maturato i requisiti per la pensione, questa sarà di circa 400 euro e quindi inferiore alla quota di reddito indisponibile e vincolata al sostentamento dignitoso del nucleo familiare.
Non ha quindi alcuna utilità da offrire ai propri creditori e lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione dell’incapiente: il debitore richiede al Tribunale che vengano cancellati tutti i propri debiti, senza offrire niente in cambio.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha ricostruito dettagliatamente la storia del proprio indebitamento, con tutta la documentazione di supporto, e la ha sottoposta prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
Il Tribunale di Bologna con decreto del 26 maggio 2023 ha ammesso il soggetto alla esdebitazione, decretando la definitiva inesigibilità di tutti i debiti contratti.
IL RISULTATO
Debito originale € 319.223
Pagamenti ai creditori € 0
Beneficio € 319.223 e cancellazione immediata di tutti i debiti
Caso 10 Liquidazione dell'incapiente.
Debito € 190.583 → Pagamento € ZERO → Beneficio € 190.583
LA STORIA
Il debitore fino al 2007 è stato titolare di una impresa di pulizie, negli anni seguenti ha lavorato come collaboratore familiare PT a 10 ore settimanali, guadagnando circa 300 euro al mese, andrà in pensione il 1 luglio 2023 e la pensione sarà di 384 euro. Dal 2022 percepisce una pensione di invalidità di circa 320 euro mensili.
Vive da sola in una casa dell’ACER per la quale paga un affitto mensile di circa 150 euro, comprese le spese condominiali.
I debiti, circa 200.000 euro, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono maturati nel periodo 1999 – 2007 e sono relativi all’attività imprenditoriale
Il sovraindebitamento è riconducibile alla situazione familiare del debitore: dovendo crescere una figlia nata nel 1999, con un marito che non contribuiva economicamente (nel 2003 ci sarà la separazione) e due figli di prime nozze già grandi ancora in casa ma che non davano alcun contributo economico, i proventi dell’attività erano sufficienti solamente a soddisfare le esigenze della famiglia, diventando impossibile far fronte alle scadenze tributarie e contributive.
Nel 2022, a seguito della morte del padre, eredita circa 6.000 euro, che, su consiglio del professionista che la sta assistendo nella procedura, gira interamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione a saldo parziale dei propri debiti.
LO STRUMENTO
Il debitore non è titolare di beni mobili o immobili ed è occupato fino al 30 giugno 2023: le entrate complessive sono di circa 620 euro mensili che cresceranno a circa 700 euro quando il 1 luglio 2023 andrà in pensione. Entrambi questi importi sono comunque inferiori alla quota di reddito che viene considerata come indisponibile e vincolata al sostentamento dignitoso del nucleo familiare.
Non ha quindi alcuna utilità da offrire ai propri creditori e lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione dell’incapiente: il debitore richiede al Tribunale che vengano cancellati tutti i propri debiti, senza offrire niente in cambio.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha ricostruito dettagliatamente la storia del proprio indebitamento, con tutta la documentazione di supporto, e la ha sottoposta prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
Il Tribunale di Bologna con decreto del 7 luglio 2023 ha ammesso il soggetto alla esdebitazione, decretando la definitiva inesigibilità di tutti i debiti contratti.
IL RISULTATO
Debito originale € 190.583
Pagamenti ai creditori € 0
Beneficio € 190.583 e cancellazione immediata di tutti i debiti