L’Accordo di Ristrutturazione

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E’ la procedura ordinaria e permette di non pagare integralmente tutti i debiti.
Richiede che:

  • Almeno il 60% dei creditori siano d’accordo;
  • Scadenze e modalità di pagamento ai creditori siano chiaramente indicate.

Per l’accordo di ristrutturazione è necessario predisporre una relazione.

L’accordo di ristrutturazione può richiedere un’attività di analisi e preparazione molto pesante ma in questo modo il debitore, se assistito da un nostro consulente nella fase di preparazione dell’accordo, può permettere di:

Mantenere la prima casa;
Mantenere una parte del reddito dell’attuale lavoro, per il sostentamento della propria famiglia;
⇒ Ottenere l’esdebitazione per i crediti non pagati con l’accordo.

Esempio concreto

LA STORIA
Nel 2006 una coppia (lei lavora nell’erboristeria e lui nella parafarmacia, entrambe di proprietà della famiglia) si rivolge ad una banca per acquistare e ristrutturare un immobile di residenza per la famiglia: la banca finanzia l’acquisto e promette un ampliamento del mutuo per coprire i costi di ristrutturazione..
Il terremoto del 2012 rende inagibili sia l’erboristeria che la parafarmacia ed entrambi i coniugi si trovano di colpo senza lavoro e con le rate del mutuo da pagare. La banca non è molto comprensiva e trattiene anche gli importi erogati dallo Stato alle aziende danneggiate dal terremoto, costringendo la coppia a fare nuovi debiti. La situazione debitoria pesante porta la coppia a separarsi e la moglie con le due figlie rimane a vivere nella casa ristrutturata.
Nel 2018 chiude la parafarmacia, con la quale ha accumulato debiti di impresa, e nel 2019, dopo che la ex moglie ha trovato un altro lavoro, passa a lavorare come dipendente nel negozio di erboristeria di proprietà della ex moglie, con uno stipendio mensile di circa 800 euro, di cui il 50% viene girato alla ex moglie per il mantenimento delle due figlie. Percepisce anche 400 euro al mese a titolo di affitto d’azienda per l’erboristeria.

LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare, trattandosi di debiti accumulati nel corso di una attività di impresa (banche, Agenzia delle Entrate e della Riscossione, fornitori, professionisti), è l’accordo con i creditori. Con l’aiuto del consulente indica nell’accordo che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
• quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il negozio dove aveva sede la parafarmacia + 275 euro al mese per 5 anni, pari a 16.458 euro)
• la disponibilità di finanza esterna, messa a disposizione dalla ex moglie, per 48.705 euro

LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a dare:
• alla Agenzia delle Entrate-Riscossione e ad altri enti 6.900 euro pari al 6,5% del credito;
• alla banca titolare dell’ipoteca sulla casa di abitazione della famiglia 148.000 euro derivanti dalla vendita del negozio dove aveva sede la parafarmacia + 37.000 euro di finanza esterna, per un totale di 185.000 euro, pari al 30% del credito;
• alle altre banche 6.300 euro pari al 15% del credito;
• ai fornitori e professionisti 4.820 euro pari al 6,5% del credito.

Il 21 dicembre 2021 il Giudice omologa l’Accordo proposto.

IL RISULTATO
Debito nell’Accordo € 693.538
Pagamenti ai creditori € 213.363
Beneficio € 480.175 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti

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