Sentenza 61 2021 della Corte Costituzionale

Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Tribunale di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 quater della l.3/2012. La norma è censurata nella parte in cui non prevede che il debitore possa chiedere, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori, la conversione della procedura di accordo in quella di liquidazione del patrimonio.

Il Tribunale pone l’accento sul presupposto che le procedure della legge tre sono poste a tutela delle posizioni di maggior disagio sociale, nel caso in cui tale disagio possa dirsi incolpevole, e ritiene quindi che l’articolo 14 quater della legge 3/2012 rechi un vulnus degli articoli 3 e 4 della Costituzione, per il principio di eguaglianza e diritto difesa.

La corte costituzionale dichiara il motivo in ammissibile, ma rileva come sia nella potestà del debitore chiedere la domanda di liquidazione come subordinata alla domanda di accordo, senza la necessità della conversione, quest’ultima vista come istituto patologico in caso di mancato adempimento dell’accordo.

Caso: il cliente dell’accordo omologato a Bologna ottobre 2020 voleva assolutamente tenere fuori una quota di 1/9 di un capannone sfitto in comproprietà con le sorelle e la madre. Per vergogna non ha mai raccontato alla madre di essere caduto in sventura, da imprenditore di successo che era stato. Insomma quei 10 mila euro di valore hanno suscitato l’opposizione dell’agenzia entrate e la decisione di NON richiedere in subordine la liquidazione, ma l’accordo è stato omologato lo stesso grazie al raggiungimento delle maggioranze di legge (prima dell’entrata in vigore della norma del cram down).

 

 

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